Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13. (Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni) - 1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati
relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli
uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle
caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali.».