Art. 12 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi  dei  dati  forniti  dalle  amministrazioni  interessate,
trasmette alle Camere, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  una
relazione sulle attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo
svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo  settore,  ivi
comprese le imprese sociali di  cui  all'articolo  6,  nonche'  sullo
stato  di  attuazione   della   riorganizzazione   del   sistema   di
registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando