Art. 12 
 
 
                        Regione Valle d'Aosta 
 
  1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015
tra  il  Presidente  della  Regione  Valle  d'Aosta  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita
di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
attribuito alla medesima regione l'importo  di  70  milioni  di  euro
nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' incrementato di 70 milioni.