Art. 12
Condizioni per l'accesso all'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione
esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il
risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di
condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale,
salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla
commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia
sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati
commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme
erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 407 del
Codice di Procedura Penale:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.»
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art.
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati ».