Art. 12 Sanzioni 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. 4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.