Art. 12 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  La  violazione  degli  obblighi   di   comunicazione   di   cui
all'articolo 10, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. 
  2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  comma  3,
lettera a), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. 
  3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  commi  3,
lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 2.000 a 6.000 euro. 
  4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi  1  e  2  non  possono
essere superiori a 150.000 euro.