Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.
            93, in materia di entrata in vigore di norme 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  modifiche  alla  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
introdotte dall'articolo 1, commi 1,  3  e  4,  acquistano  efficacia
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   Tali
disposizioni, nell'anno 2016, si  applicano  esclusivamente  ai  fini
della definizione del disegno di legge di bilancio». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  12  maggio  2016,  n.   93   (Riordino   della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della  funzione  del  bilancio  di  cassa,  in   attuazione
          dell'art. 42, comma 1, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore 
              1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  al  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e  7
          del presente decreto acquistano efficacia a  decorrere  dal
          1° gennaio 2017. 
              1-bis. Le modifiche alla legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, introdotte dall'art. 1, commi 1,  3  e  4,  acquistano
          efficacia dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Tali disposizioni, nell'anno  2016,  si  applicano
          esclusivamente ai fini della  definizione  del  disegno  di
          legge di bilancio. 
              2. Le disposizioni dell'art. 34 della legge 31 dicembre
          2009, n. 196, come  sostituito  dall'art.  3  del  presente
          decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il
          comma 3 del  medesimo  art.  34,  le  cui  disposizioni  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
              3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1
          e 2 del presente articolo, la legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, il decreto legislativo 30  giugno  2011,  n.  123,  il
          regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel  testo
          vigente prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 34 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  come  sostituito  dall'art.  3  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  avvia,  a  partire  dal   1°   ottobre   2016,   una
          sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I  termini
          e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
          le  tipologie  di  spesa  interessate,  sono  definiti  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Commissioni parlamentari  competenti  per  materia  e  alla
          Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".