(Allegato I-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                            Remunerazione 
 
  Il  comitato  amministrativo  stabilisce   la   remunerazione   del
presidente della corte d'appello, del  presidente  del  tribunale  di
primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e
del personale.