(Accordo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                       Comitato amministrativo 
 
  1. Il comitato amministrativo e' composto da un  rappresentante  di
ciascuno  Stato  membro  contraente.  La   Commissione   europea   e'
rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo  in  qualita'
di osservatore. 
 
  2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 
 
  3.  Il  comitato  amministrativo  adotta  le  proprie  decisioni  a
maggioranza  dei   tre   quarti   degli   Stati   membri   contraenti
rappresentati e votanti,  salvo  diversa  disposizione  del  presente
accordo o dello statuto. 
 
  4.  Il  comitato  amministrativo  adotta  il  proprio   regolamento
interno. 
 
  5.  Il  comitato  amministrativo  designa  tra  i  suoi  membri  un
presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.