Art. 12 
 
 
                 Obiettivi e tipologie di intervento 
 
  1. Lo Stato contribuisce  al  finanziamento  e  allo  sviluppo  del
cinema e delle altre arti e industrie delle  espressioni  audiovisive
nazionali,   anche   allo   scopo   di   facilitarne    l'adattamento
all'evoluzione  delle  tecnologie   e   dei   mercati   nazionali   e
internazionali. 
  2.  Il  Ministero,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  della
presente legge, dispone i necessari interventi  finanziari,  distinti
nelle seguenti tipologie: 
  a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo
strumento  del  credito  d'imposta,  nei  casi  e  con  le  modalita'
disciplinati nella sezione II del presente capo; 
  b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalita'
disciplinati nella sezione III del presente capo; 
  c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le  modalita'
disciplinati nella sezione IV del presente capo; 
  d)  erogazione  di  contributi  alle  attivita'  e  iniziative   di
promozione  cinematografica  e  audiovisiva,  secondo  la  disciplina
prevista nella sezione V del presente capo. 
  3. Le disposizioni  tecniche  applicative  degli  incentivi  e  dei
contributi previsti nel  presente  capo,  adottate,  ai  sensi  della
presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato   stabilite
dall'Unione europea. Le medesime disposizioni: 
  a) perseguono  gli  obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese; 
  b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di  nuove
imprese; 
  c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; 
  d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali
evolute; 
  e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza. 
  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi  indicati
nel presente articolo e  di  favorire  la  massima  valorizzazione  e
diffusione delle opere, le disposizioni tecniche  applicative,  anche
su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base  dei  principi  di
ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono: 
  a) che il riconoscimento  degli  incentivi  e  dei  contributi  sia
subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con  riferimento  ai
soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la
scrittura,  lo  sviluppo,  la  produzione,   la   distribuzione,   la
diffusione, la promozione e la valorizzazione economica  delle  opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche'  alle
specifiche esigenze delle persone con  disabilita',  con  particolare
riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; 
  b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione,
ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli  incentivi
e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle  imprese
non indipendenti ovvero nei confronti di imprese  non  europee,  come
definite nell'articolo 2. 
  5. Le medesime  disposizioni  tecniche  applicative  contengono  le
ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione
degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonche',
per  ciascuna  tipologia  di  intervento  e   in   conformita'   alle
disposizioni dell'Unione  europea,  i  limiti  minimi  di  spesa  sul
territorio italiano. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti  di  cui
al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il
30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente   legge,   con
particolare  riferimento   all'impatto   economico,   industriale   e
occupazionale  e  all'efficacia  delle  agevolazioni  tributarie  ivi
previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di  sostegno
del  settore  cinematografico  e   audiovisivo   mediante   incentivi
tributari.