Art. 12 Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione 1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro. E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7. 2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; d) e' circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, e' risultata indenne dall'organismo specificato ed e' soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante; e) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante; f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate ne' sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito, di cui al comma 2, sono sottoposti a controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato e' confermata sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4. Prima dello spostamento, i lotti di piante specificate provenienti dai siti di cui al comma 2 sono sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, puo' avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO. 6. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 7. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori. 8. Tutte le piante di cui al comma 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 9. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. 10. Lo spostamento di piante ospiti all'interno della zona infetta e' consentito se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 2. 11. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilita', che hanno conseguito le previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo, la Valutazione di impatto ambientale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in aree caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento da zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona cuscinetto), per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere; b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni; c) durante tutto il periodo e' realizzato il controllo degli insetti vettori mediante i previsti trattamenti fitosanitari e l'eliminazione della vegetazione erbacea; d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte ad ispezione visiva ufficiale, campionamento ed analisi molecolare secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane; e) prima dello spostamento e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 12. Non si considera movimentazione lo spostamento di una pianta ospite non infetta nell'ambito dello stesso appezzamento con caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.