Art. 12 Attivita' di verifica e controllo 1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali e' stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi. 2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato; d) la completezza e la regolarita' della documentazione da conservare cosi' come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto. 3. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'art. 5, commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attivita' di controllo anche la parte del contratto stipulato in conformita' al contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi. 4. Il GSE puo' svolgere le attivita' di controllo e di accertamento di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento. 5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilita' di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui, ai fini del periodo precedente, siano rese disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE. 6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati. 7. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita. 8. Nello svolgimento delle verifiche, il GSE puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche. 9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicita' il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse. 10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e' fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessita'. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato. 11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica puo' richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. 12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attivita' di controlli verifiche. Il GSE e' tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attivita' di controllo. 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate. 14. Costituiscono violazioni rilevanti anche: a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; b) l'indisponibilita' della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia gia' accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attivita' di controllo; c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilita' del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo; d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi; e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attivita' di controllo. 15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarita' o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformita' alla normativa applicabile: a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate; b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario. 16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilita' o la non attendibilita' di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, puo' motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilita' ed attendibilita' dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile. 17. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento. 18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, e' tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinche' le attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato.