Art. 12 
 
                      Tutela delle informazioni 
 
  1. Per lo scambio delle informazioni classificate  e  a  diffusione
esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato
ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l), della  legge  n.  124  del
2007. 
  2.  Il  DIS,  attraverso  l'ufficio  centrale  per  la  segretezza,
assolve, altresi', ai compiti previsti  dal  regolamento  di  cui  al
comma 1, relativi  alla  tutela  dei  Communication  and  Information
System  (CIS)  delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  operatori
privati di  cui  all'art.  11  del  presente  decreto,  che  trattano
informazioni classificate e a diffusione esclusiva.