(( Art. 12 bis Ulteriori disposizioni per le universita' 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 recante Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi: «Art. 5 (Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale). - 1. L'Universita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa: a) al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea; b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei risultati. 2. I docenti e i ricercatori dell'Universita' partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita' con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita' dei docenti. 3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.». - La legge 14 agosto 1982, n. 590 recante istituzione di nuove universita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 23 agosto 1982.