(( Art. 12-bis Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attivita' connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo 1. Al fine di ottimizzare le attivita' connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo: a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: « aerea » sono inserite le seguenti: « e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, »; b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 (Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dalla presente legge: "Art. 10. Perdita del titolo abilitante 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente. 2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.".