Art. 12. Competenze del Consiglio federale E' di competenza del Consiglio federale: a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per Salvini Premier predisposto dal Comitato amministrativo federale; c) nominare il Coordinatore federale del movimento giovanile, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del movimento giovanile; d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 27 sulle proposte di modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali ad esso sottoposte dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento secondo l'art. 19; e) stabilire l'importo delle quote associative; f) nominare i membri del Comitato disciplinare e di garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 16; g) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali; h) approvare i regolamenti della Lega per Salvini Premier predisposti dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento ai sensi dell'art. 19; i) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali; j) approvare il Codice etico. E' organo d'appello per i Soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato disciplinare e di garanzia. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari regionali e dei relativi Consigli direttivi regionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Il Consiglio federale ratifica le deliberazioni dei Consigli direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di Regione e alle relative liste. Il Consiglio federale puo' delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega per Salvini Premier, ad esclusione della funzione disciplinata all'art. 32. In particolare, puo' nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio federale. Il Consiglio federale si riunisce su convocazione del Segretario federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il membro eletto al Consiglio federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa articolazione territoriale regionale del membro da sostituire, il Consiglio direttivo regionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio federale vengono assunte dal Segretario federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario vicario. Sino alla nomina del nuovo Consiglio federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.