Art. 12. 
 
                  Competenze del Consiglio federale 
 
    E' di competenza del Consiglio federale: 
      a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza  che
non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; 
      b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per
Salvini Premier predisposto dal Comitato amministrativo federale; 
      c) nominare il Coordinatore federale del  movimento  giovanile,
su proposta dell'organismo  previsto  dal  regolamento  federale  del
movimento giovanile; 
      d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 27 sulle proposte di
modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali  ad
esso sottoposte dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento
secondo l'art. 19; 
      e) stabilire l'importo delle quote associative; 
      f) nominare i membri del Comitato disciplinare  e  di  garanzia
secondo le modalita' indicate dall'art. 16; 
      g) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali; 
      h) approvare i  regolamenti  della  Lega  per  Salvini  Premier
predisposti dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento  ai
sensi dell'art. 19; 
      i) vigilare  sul  comportamento  politico  delle  articolazioni
territoriali regionali; 
      j) approvare il Codice etico. 
    E' organo d'appello per i  Soci  ordinari  militanti  colpiti  da
provvedimenti disciplinari emanati dal  Comitato  disciplinare  e  di
garanzia. 
    In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il
Consiglio federale delibera la composizione delle liste,  sentito  il
parere dei Segretari regionali  e  dei  relativi  Consigli  direttivi
regionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali  con
altri movimenti politici. 
    In  occasione  delle  consultazioni  elettorali   regionali,   il
Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 
    Il Consiglio federale  ratifica  le  deliberazioni  dei  Consigli
direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per
le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le  citta'  capoluogo
di Regione e alle relative liste. 
    Il Consiglio federale puo' delegare i propri poteri e le  proprie
attribuzioni ad altri organi  o  strutture  della  Lega  per  Salvini
Premier, ad esclusione della funzione disciplinata  all'art.  32.  In
particolare, puo' nominare tra i propri membri un comitato  esecutivo
i cui poteri sono disciplinati con delibera  dello  stesso  Consiglio
federale. 
    Il Consiglio federale si riunisce su convocazione del  Segretario
federale, che lo presiede, almeno una volta  ogni  tre  mesi,  oppure
ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta  dei  suoi
membri. 
    Il membro eletto al Consiglio federale  che,  senza  giustificato
motivo, risulta assente a due  riunioni  anche  non  consecutive,  e'
considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio  federale  e
viene sostituito dal primo dei non eletti in base  a  quanto  risulta
dal  verbale  dell'ultimo   Congresso   federale.   Analogamente   si
provvedera' alla sostituzione del  membro  decaduto  o  deceduto.  In
mancanza  di  non  eletti  della  stessa  articolazione  territoriale
regionale del membro da sostituire, il Consiglio direttivo  regionale
competente  provvedera'  direttamente   alla   nomina   di   un   suo
rappresentante. 
    Le dimissioni contemporanee di almeno la  meta'  dei  membri  del
Consiglio  federale  comportano  la   convocazione   automatica   del
Congresso straordinario, entro 120 (centoventi)  giorni  dall'evento;
in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione  di  tutte
le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In
questa fase i poteri e le competenze del Consiglio  federale  vengono
assunte  dal  Segretario  federale  o,  in  caso  di  impedimento   o
dimissioni di quest'ultimo, dal  vicesegretario  vicario.  Sino  alla
nomina  del  nuovo  Consiglio  federale  non  si  potranno   compiere
operazioni di straordinaria amministrazione.