Art. 12. Bilanci 1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attivita' e dei conti preventivi delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformita' del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari. 2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di conformita' resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa data il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il rendiconto generale dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, in merito alla regolarita' e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti. 5. E' garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle forme e modalita' di legge e contrattuali.