Art. 12 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. L'autorita' di vigilanza esercita i propri poteri  nel  rispetto
del  principio  di  autonomia  dell'ordinamento  sportivo   e   delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  19  agosto
2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  ottobre
2003, n. 280. 
  2. Nell'ambito delle sue competenze, l'autorita' di vigilanza  puo'
disporre lo scioglimento della  giunta  nazionale  e  la  revoca  del
presidente  del  CIP  per  grave  e  persistente  inosservanza  delle
disposizioni di legge  e  di  regolamento,  per  gravi  irregolarita'
amministrative, per  omissione  nell'esercizio  delle  funzioni,  per
gravi deficienze amministrative  tali  da  compromettere  il  normale
funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita'  di  funzionamento
degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorita' di vigilanza nomina
un commissario straordinario fino alla  ricostituzione  degli  organi
dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. 
  3. I provvedimenti  adottati  dagli  organi  del  CIP,  concernenti
indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti  attribuiti
al comitato dalla normativa vigente e, in particolare,  dall'articolo
2 del  presente  decreto  legislativo,  diventano  esecutivi  qualora
l'autorita' di vigilanza non formuli  motivati  rilievi  entro  venti
giorni dalla ricezione degli atti. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2  del
          decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  giustizia  sportiva)  convertito   ,   con
          modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: 
              «Art.  1  (Principi  generali).  -  1.  La   Repubblica
          riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
          nazionale, quale  articolazione  dell'ordinamento  sportivo
          internazionale   facente   capo   al   Comitato    olimpico
          internazionale. 
              2.   I   rapporti   tra   l'ordinamento   sportivo    e
          l'ordinamento della Repubblica sono  regolati  in  base  al
          principio di autonomia,  salvi  i  casi  di  rilevanza  per
          l'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  di  situazioni
          giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» 
              «Art. 2 (Autonomia dell'ordinamento sportivo). - 1.  In
          applicazione dei principi di cui all'art. 1,  e'  riservata
          all'ordinamento  sportivo  la  disciplina  delle  questioni
          aventi ad oggetto: 
              a)   l'osservanza   e   l'applicazione   delle    norme
          regolamentari, organizzative e statutarie  dell'ordinamento
          sportivo nazionale e delle sue  articolazioni  al  fine  di
          garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; 
              b) i comportamenti rilevanti sul piano  disciplinare  e
          l'irrogazione  ed  applicazione  delle  relative   sanzioni
          disciplinari sportive; 
              c) l'ammissione e l'affiliazione  alle  federazioni  di
          societa', di associazioni sportive e di singoli tesserati; 
              d) l'organizzazione e lo  svolgimento  delle  attivita'
          agonistiche non programmate ed  a  programma  illimitato  e
          l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti. 
              2. Nelle materie di cui al comma  1,  le  societa',  le
          associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di
          adire, secondo le previsioni degli  statuti  e  regolamenti
          del  Comitato   olimpico   nazionale   italiano   e   delle
          Federazioni sportive di  cui  gli  articoli  15  e  16  del
          decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli  organi  di
          giustizia dell'ordinamento sportivo. 
              2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera  a),  e  allo
          scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e
          regolare  andamento  delle  competizioni   sportive,   sono
          escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici  connessi
          al campionato italiano di calcio le  societa'  calcistiche,
          di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981,  n.  91,  che
          siano controllate, anche per  interposta  persona,  da  una
          persona fisica o giuridica che detenga  una  partecipazione
          di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini  di  cui
          al presente comma, il controllo sussiste nei casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile».