Art. 12 Vigilanza 1. L'autorita' di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. 2. Nell'ambito delle sue competenze, l'autorita' di vigilanza puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorita' di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. 3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorita' di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) convertito , con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: «Art. 1 (Principi generali). - 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» «Art. 2 (Autonomia dell'ordinamento sportivo). - 1. In applicazione dei principi di cui all'art. 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di societa', di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti. 2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile».