Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9 del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attivita' di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 1. - (Omissis). 202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.: «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - (Omissis). 4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002; (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: «Art. 32 (Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore). - (Omissis). 3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale. (Omissis)».