Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9
del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per  l'anno  2018,
63,59 milioni di euro per l'anno 2019,  85,33  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. A decorrere dall'anno 2018  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con proprio decreto, adottato di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  destina
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma
4, lettera a), della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  e  successive
modificazioni, 25  milioni  di  euro  aggiuntivi  alle  attivita'  di
formazione duale ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato  per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore. 
  3.  Dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni   del   presente
provvedimento non devono derivare  ulteriori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13
          luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              202.  E'  iscritto  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 68,  comma  4,  lettera
          a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in
          materia di investimenti, delega al Governo per il  riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per  il  riordino
          degli  enti  previdenziali»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.: 
              «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          - (Omissis). 
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede: 
                a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  per  i
          seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno  1999,  lire
          430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il  2001  e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002; 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: 
              «Art. 32 (Incentivi per il contratto  di  apprendistato
          per  la  qualifica,  il  diploma  e   il   certificato   di
          specializzazione tecnica superiore). - (Omissis). 
              3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma  1,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  a  titolo
          sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
          144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per
          l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di  27
          milioni  di  euro  per  l'anno   2017   da   destinare   al
          finanziamento    dei     percorsi     formativi     rivolti
          all'apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge n. 183 del 2014 e del  decreto  legislativo
          15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui  al  primo
          periodo del  presente  comma  e'  finalizzata  a  elaborare
          modelli per l'occupazione dei giovani di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
          ed e' promossa dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
          le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   anche
          avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio  1987,
          n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
          presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
          formazione  nell'ambito  del  sistema   di   istruzione   e
          formazione professionale. 
              (Omissis)».