Art. 12 
 
         Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale 
       per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
 
  1. Per la progressiva attuazione  del  Piano  di  azione  nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione e'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per  il  Sistema
integrato  di  educazione  e  di  istruzione,  da  ripartire  per  le
finalita' previste dal presente decreto. 
  2. Il Fondo nazionale finanzia: 
    a) interventi di nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione  funzionale  ed
estetica,  messa  in  sicurezza  meccanica  e  in  caso   d'incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di stabili,  di  proprieta'  delle
Amministrazioni pubbliche; 
    b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi  per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione  dei  loro
costi e della loro qualificazione; 
    c) la formazione continua in servizio del personale  educativo  e
docente, in coerenza con  quanto  previsto  dal  Piano  nazionale  di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015,  e  la  promozione  dei
coordinamenti pedagogici territoriali; 
  3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli  117  e
118 della Costituzione, promuove, un'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al  comma
1, in considerazione della  compartecipazione  al  finanziamento  del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da  parte  di  Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa
tra  zero  e  sei  anni  e  di  eventuali  esigenze  di  riequilibrio
territoriale, nonche' dei bisogni effettivi  dei  territori  e  della
loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse  tra  le
Regioni. Le  risorse  sono  erogate  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  direttamente  ai  Comuni  previa
programmazione regionale,  sulla  base  delle  richieste  degli  Enti
locali, con  priorita'  per  i  Comuni  privi  o  carenti  di  scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire  il  soddisfacimento  dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione  del  Sistema  integrato  di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali: 
    a) la partecipazione delle famiglie; 
    b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la  cura
e l'educazione delle bambine e  dei  bambini  in  relazione  al  loro
numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia; 
    c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l'infanzia  e  tra  docenti  nella  scuola  dell'infanzia,  tali   da
promuovere la qualificazione dell'offerta formativa; 
    d) la formazione continua in servizio di tutto il  personale  dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; 
    e) la funzione di coordinamento pedagogico; 
    f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine  e
dei bambini; 
    g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed  esterni
e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini. 
  5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  possono  essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali,  a  carico  dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli  obiettivi
strategici  di  cui  all'articolo  4,  fatte  salve  le  risorse   di
personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64  della  legge
n.  107  del  2015,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione  e
la  pubblica  amministrazione,  nonche'  delle  risorse   finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 
  6. Per le scuole  dell'infanzia,  la  progressiva  generalizzazione
dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta  delle  scuole
statali e il sistema delle  scuole  paritarie,  come  previsto  dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62. 
  7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione  e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla  scuola
dell'infanzia statale una quota  parte  delle  risorse  professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n.  107,
relativa all'organico di potenziamento. La  disposizione  di  cui  al
presente comma non deve determinare  esuberi  nell'ambito  dei  ruoli
regionali.