Art. 12 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 765: 1) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» 2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» e' sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»; b) all'articolo 765-bis: 1) alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»; 2) al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»; 3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; c) all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 765, 765-bis e 767 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla frequenza del corso superiore di qualificazione. 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696. Art. 765-bis (Corso di specializzazione e corso integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera a), al termine dei corsi di formazione di base, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi. 1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri." Art. 767 (Svolgimento del corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.".