Art. 12 
 
Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e  devoluzione
                           del patrimonio 
 
  1. La trasformazione, la  fusione  e  la  scissione  delle  imprese
sociali devono essere realizzate in modo da preservare  l'assenza  di
scopo di lucro, i  vincoli  di  destinazione  del  patrimonio,  e  il
perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte dei soggetti
risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di  un
ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa  di
interesse generale deve essere realizzata, previa  relazione  giurata
di un esperto designato dal tribunale nel  cui  circondario  ha  sede
l'impresa sociale, attestante  il  valore  effettivo  del  patrimonio
dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle  attivita'
e delle finalita' da parte del  cessionario.  Per  gli  enti  di  cui
all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma  si
applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. 
  2. Gli atti di cui al comma 1 devono  essere  posti  in  essere  in
conformita' alle  disposizioni  dell'apposito  decreto  adottato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  il  Consiglio
nazionale del Terzo settore. 
  3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale  notifica,  con
atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui  al  comma
1,  allegando  la  documentazione  necessaria  alla  valutazione   di
conformita' al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei
beneficiari della devoluzione del patrimonio. 
  4. L'efficacia  degli  atti  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'autorizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
sociali,  che  si  intende  concessa  decorsi  novanta  giorni  dalla
ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  che  nega  l'autorizzazione  e'
ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. 
  5. In caso  di  scioglimento  volontario  dell'ente  o  di  perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo,
dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro
V del codice civile, il capitale  effettivamente  versato  dai  soci,
eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e  non
distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e'
devoluto, salvo quanto specificamente previsto in  tema  di  societa'
cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti  ed  operanti
da almeno tre anni o ai  fondi  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
secondo  le  disposizioni  statutarie.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1,  comma
3.