Art. 12
Estinzione anticipata del finanziamento
1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione
anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto
finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto
previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione
e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo
livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della
relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo.
Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di
erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di
cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.
2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione
anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire
e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata
parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa
il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di
ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da
trattenere sulla pensione.
3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento
dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica
soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto
finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata
parziale, e' previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei
costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies
del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire
nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto
finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di
avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta
estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere
la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto
finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui
ratei di pensione indebitamente incassate successivamente
all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.
5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice
rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le
modalita' e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui
all'articolo 11, comma 2.
6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia
rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione
per l'accesso al fondo, con le modalita' previste nelle istruzioni
operative di cui all'articolo 19.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 125-sexies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il
consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo'
superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In
ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in
cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000
euro.».