Art. 12 
 
 
               Estinzione anticipata del finanziamento 
 
  1.  I  percettori  dell'APE  possono  fare  domanda  di  estinzione
anticipata  parziale  o   totale   del   finanziamento   all'istituto
finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo  quanto
previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione
e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID  almeno  di  secondo
livello. L'estinzione anticipata totale comporta  l'estinzione  della
relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del  fondo.
Qualora l'estinzione  anticipata  totale  intervenga  nella  fase  di
erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia  di
cui all'articolo 7 si intende priva di effetti. 
  2. A  seguito  della  presentazione  della  domanda  di  estinzione
anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire
e lo comunica  al  richiedente.  In  caso  di  estinzione  anticipata
parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che  ne  informa
il richiedente,  e  all'impresa  assicuratrice,  il  nuovo  piano  di
ammortamento  e  l'importo  della  nuova  rata  di  ammortamento   da
trattenere sulla pensione. 
  3.  L'estinzione  anticipata  si  perfeziona   con   il   pagamento
dell'importo da restituire, da parte  del  richiedente,  in  un'unica
soluzione, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'istituto
finanziatore di cui al comma 2.  In  caso  di  estinzione  anticipata
parziale, e' previsto il pagamento di un  indennizzo  a  ristoro  dei
costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies
del decreto  legislativo  1°  dicembre  1993,  n.  385,  da  definire
nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  4.  A  seguito  dell'estinzione   anticipata   totale,   l'istituto
finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione  di
avvenuta  estinzione  e  all'INPS  la   comunicazione   di   avvenuta
estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a  interrompere
la  trattenuta  sul  primo  rateo  di  pensione   utile.   L'istituto
finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le  trattenute  sui
ratei   di   pensione   indebitamente    incassate    successivamente
all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale. 
  5. A seguito dell'estinzione  anticipata,  l'impresa  assicuratrice
rimborsa al richiedente la parte di premio  non  goduta,  secondo  le
modalita'  e  i  termini  stabiliti  nell'accordo   quadro   di   cui
all'articolo 11, comma 2. 
  6. A seguito  dell'estinzione  anticipata,  il  fondo  di  garanzia
rimborsa al richiedente la quota parte non goduta  della  commissione
per l'accesso al fondo, con le modalita'  previste  nelle  istruzioni
operative di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 125-sexies  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art.  125-sexies  (Rimborso  anticipato).  -   1.   Il
          consumatore puo' rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi
          momento,  in  tutto  o  in  parte,  l'importo   dovuto   al
          finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a  una
          riduzione del costo totale del  credito,  pari  all'importo
          degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua  del
          contratto. 
              2. In caso di rimborso anticipato, il  finanziatore  ha
          diritto   ad   un   indennizzo   equo   ed   oggettivamente
          giustificato per eventuali costi direttamente collegati  al
          rimborso anticipato  del  credito.  L'indennizzo  non  puo'
          superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
          se la vita residua del contratto e' superiore  a  un  anno,
          ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo,  se  la  vita
          residua del contratto e' pari o inferiore  a  un  anno.  In
          ogni caso, l'indennizzo non puo' superare  l'importo  degli
          interessi che il consumatore avrebbe  pagato  per  la  vita
          residua del contratto. 
              3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: 
              a)  se  il  rimborso  anticipato   e'   effettuato   in
          esecuzione di un contratto  di  assicurazione  destinato  a
          garantire il credito; 
              b) se il rimborso anticipato riguarda un  contratto  di
          apertura di credito; 
              c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo  in
          cui non si applica un tasso di interesse  espresso  da  una
          percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
              d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde
          all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore  a  10.000
          euro.».