Art. 12 
 
                   Procedura di cessione Alitalia 
 
  1.  Il  termine  per  l'espletamento   delle   procedure   di   cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti  capo  ad
Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa'  del
medesimo  gruppo  in  amministrazione  straordinaria  in   corso   di
svolgimento. 
  2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo
assunte  dalla  amministrazione  straordinaria  fino  alla  data   di
cessione del complesso aziendale senza soluzione di  continuita'  del
servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei
servizi di collegamento aereo  nel  territorio  nazionale  e  per  il
territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui  al  precedente
comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura  di  cessione  dei
complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la  definizione
ed  il  perseguimento  del  programma  della  relativa  procedura  di
amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' incrementato di 300  milioni  di  euro,  da  erogarsi
nell'anno 2018. Tale  importo  puo'  essere  erogato  anche  mediante
anticipazioni  di  tesoreria  ed  e'  restituito  entro  il   termine
dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel
2017, e' prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla  scadenza
del  termine  indicato  all'articolo   50,   comma   1   del   citato
decreto-legge n. 50 del  2017.  L'organo  commissariale  provvede  al
pagamento  dei  debiti  prededucibili  contratti  nel   corso   della
procedura  di  amministrazione  straordinaria  per  far  fronte  alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per  il
perseguimento    delle    finalita'    di    cui     al     programma
dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. 
  3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione  del  programma  di
cessione  dei  complessi  aziendali  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea
Italiana S.p.A.  e  dalle  altre  societa'  del  medesimo  gruppo  in
amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle  predette
societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 50, comma  1
del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  sino  alla  data  di
efficacia della cessione dei predetti  complessi  aziendali;  sino  a
tale data non trova applicazione quanto previsto dal  comma  3  della
medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  50,
comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Nell'ambito
delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di
cui al primo periodo del  presente  comma,  trovano  applicazione  le
disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.