Art. 12 
 
      Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale 
 
  1. Al titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il capo V e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Capo V-bis. 
              Trattazione prioritaria del procedimento 
 
  Art.  34-ter.  (Trattazione   prioritaria   dei   procedimenti   di
prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la  priorita'  assoluta
nella trattazione dei  procedimenti  previsti  dagli  articoli  16  e
seguenti del presente decreto. 
  2. I dirigenti degli uffici  giudicanti  e  requirenti  adottano  i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e
la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma  1  e  il
rispetto dei termini previsti. I provvedimenti  sono  tempestivamente
comunicati al consiglio giudiziario e al  Consiglio  superiore  della
magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica,  sulla  base  delle
indicazioni del Consiglio superiore della magistratura,  con  cadenza
annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia  i  dati  sulla
durata  dei  relativi  procedimenti.  Il  Consiglio  superiore  della
magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti  dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici  sulla  trattazione
prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti
indicati al comma 1. In sede  di  comunicazioni  sull'amministrazione
della  giustizia,  ai   sensi   dell'articolo   86   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce  alle
Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma  1
del presente articolo».