Art. 12 
 
Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo  8-ter  del
                             regolamento 
 
  1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro il personale impegnato nella  condotta  del  volo,
nella fornitura dei servizi di traffico aereo o  meteorologici  e  il
personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le
disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter
del regolamento concernenti alternativamente: 
    a) l'applicabilita' e la conformita'; 
    b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni; 
    c) i segnali; 
    d) l'orario; 
    e) i piani di volo; 
    f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le  regole  del
volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale; 
    g) la classificazione degli spazi aerei; 
    h) i servizi del traffico aereo; 
    i) il servizio di controllo del traffico aereo; 
    l) il servizio informazioni di volo; 
    m) il servizio di allarme; 
    n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione; 
    o)  i  servizi  attinenti  alla  meteorologia   relativamente   a
osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia. 
  2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di  navigazione
aerea  e  il  gestore  aeroportuale,  impegnati  in   operazioni   di
aeromobili, che violano le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro  a
100.000 euro.