Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 64;
2) Marina n. 33;
3) Aeronautica n. 78;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 26;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 20;
3) Aeronautica n. 25;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e'
fissata, per l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 242;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno
2018, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per
l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilita' generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che
definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in
materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e
sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i
servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal
personale dell'Arma dei carabinieri.