Art. 12 Trasmissioni televideo per i non udenti 1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.