Art. 12 
 
 
Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici
                elettorali su quotidiani e periodici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e  periodici  a
diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a
tutto il penultimo giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse
dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi
politici elettorali sono  tenuti  a  dare  notizia  dell'offerta  dei
relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla
stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici
elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di
effettiva  distribuzione  al   pubblico.   Ove   in   ragione   della
periodicita' della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero  successivo  a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di
analoga diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
  a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di
pubblicazione entro  il  quale  gli  spazi  medesimi  possono  essere
prenotati; 
  b) le tariffe per  l'accesso  a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
  c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento   tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.