Art. 12 Tipologie di intervento agevolabili 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione; c) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare. 2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 17. 3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei certificati bianchi. 4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto conto termico. 5. I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16. 6. Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento nei limiti di cui all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.