Art. 12 Caratteristiche dei sistemi di guida automatica ai fini dell'ammissione alla sperimentazione su strade pubbliche 1. Ai fini dell'autorizzazione alle prove su strade pubbliche, il sistema di guida automatica oggetto di sperimentazione deve: a) garantire, in ogni condizione, il rispetto delle norme di cui al Titolo V del codice della strada e, in generale, operare in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione; b) essere in grado di interagire in sicurezza con tutti i possibili utenti della strada, nell'ambito stradale oggetto dell'autorizzazione, inclusi gli utenti piu' deboli e vulnerabili quali persone a mobilita' ridotta o con disabilita', bambini, pedoni, ciclisti e motociclisti; c) essere idoneo in ogni momento a consentire il passaggio in modo semplice ed immediato dalla modalita' automatica alla modalita' manuale, su azione del supervisore del veicolo automatizzato. La transizione deve avvenire con modalita' e in tempi tali da permettere il buon esito dell'intervento del supervisore. Tale idoneita' e' documentata nella domanda di autorizzazione; d) essere dotato di protezioni intrinseche di sicurezza atte a garantire l'integrita' dei dati e la sicurezza delle comunicazioni e tali da scongiurare accessi non autorizzati e, in ogni caso, da vanificarne gli effetti dannosi o pericolosi; e) essere in grado, per tutta la durata delle prove, di registrare dati dettagliati con frequenza almeno pari a dieci hertz e tali da includere almeno: 1) tempo trascorso dall'inizio della registrazione, coincidente con l'inizio della sperimentazione; 2) modo di operazione corrente automatico o manuale; 3) data, ora, posizione in coordinate WGS84 e velocita' istantanea; 4) accelerazione istantanea; 5) distanza percorsa dall'inizio della sperimentazione; 6) attivazione comandi per la dinamica laterale del veicolo; 7) attivazione comandi per la dinamica longitudinale del veicolo; 8) numero di giri al minuto del motore, o altro indicatore equivalente; 9) rapporto di marcia innestato, o altro indicatore equivalente; 10) valore corrente dell'angolo di imbardata, rollio e beccheggio; 11) utilizzo dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica; 12) dati acquisiti dei sensori facenti parte del sistema oggetto delle prove; 13) eventuali messaggi V2V e V2I ricevuti e trasmessi.