Art. 12 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (UE)  n.  1308/2013,  si  provvede  all'attuazione  delle
disposizioni contenute nel presente decreto  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.