(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                        Contributi sindacali 
 
    1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare  delega,  in  favore
dell'organizzazione sindacale da essi  prescelta,  a  riscuotere  una
quota  mensile  dello  stipendio  per  il  pagamento  dei  contributi
sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. 
    2. La delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio. 
    3. Il dipendente puo' revocare in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza  e  all'organizzazione  sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa. 
    4.  Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle
deleghe ricevute  e  sono  versate  mensilmente  alle  organizzazioni
sindacali   interessate,    secondo    modalita'    concordate    con
l'amministrazione. 
    5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi,  alla
riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.