Art. 012 Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta".
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco (( o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.". ))