Art. 12 
 
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  1. All'art. 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  comma  1-quinquies  e'  aggiunto  il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i  cui  compensi  sono  assoggettati  a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'art. 25  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le
quali e' emessa fattura  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1  milione  di
euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1  milione
di euro per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  per  5  milioni   di   euro   per   l'anno   2019   e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020; 
    b) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89; 
    c)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a  6  milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17-ter (Operazioni effettuate  nei  confronti  di
          pubbliche amministrazioni e altri enti e  societa').  -  1.
          Per le cessioni di beni e per  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come
          definite dall'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per le quali i cessionari o committenti non  sono  debitori
          d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia  d'imposta
          sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
          medesimi secondo modalita' e termini  fissati  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
          soggetti: 
                0a) enti pubblici economici  nazionali,  regionali  e
          locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
          di servizi alla persona; 
                0b)   fondazioni   partecipate   da   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva
          del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; 
                a) societa' controllate,  ai  sensi  dell'art.  2359,
          primo comma, n. 2), del codice civile,  direttamente  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
                b)    societa'     controllate     direttamente     o
          indirettamente, ai sensi dell'art. 2359,  primo  comma,  n.
          1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di  cui
          al comma 1 o da enti e societa' di cui  alle  lettere  0a),
          0b), a) e c); 
                c)  societa'   partecipate,   per   una   percentuale
          complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento,  da
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  o  da  enti  e
          societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); 
                d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB
          della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta
          sul  valore  aggiunto;  con   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere
          individuato un indice alternativo  di  riferimento  per  il
          mercato azionario. 
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
          di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE. 
              1-quater. A  richiesta  dei  cedenti  o  prestatori,  i
          cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
          rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
          a soggetti per i quali si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo. I cedenti e prestatori  in  possesso  di
          tale attestazione sono tenuti all'applicazione  del  regime
          di cui al presente articolo. 
              1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente
          articolo non si applicano agli  enti  pubblici  gestori  di
          demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di  beni  e
          alle prestazioni di servizi  afferenti  alla  gestione  dei
          diritti collettivi di uso civico. 
              (( 1-sexies. Le disposizioni del presente articolo  non
          si applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti
          di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono
          assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta  sul
          reddito ovvero a  ritenuta  a  titolo  di  acconto  di  cui
          all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. )) 
              2.». 
              - Il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 49  del
          citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89  e'
          riportato nelle note all'art. 11-bis. 
              - Il riferimento al comma 5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note all'art. 1-bis.