Art. 12 Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS 1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 190, comma 4 del Codice, il revisore legale incaricato della revisione esterna comunica all'organo di controllo e all'IVASS, nei medesimi termini di cui all'art. 11, comma 2: a) le eventuali difficolta' tecnico-operative emerse nello svolgimento della revisione esterna; b) gli eventuali aspetti meritevoli di attenzione, con riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.