Art. 12 
 
Proroga  Fondo  di  cui   all'articolo   37,   secondo   comma,   del
  decreto-legge  26   ottobre   1970,   n.   745,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 
 
  1. Al fine di consentire il proseguimento  per  l'anno  2018  delle
attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate  con
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  al
Fondo di cui all'articolo 37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo  di  160  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano  a  27,6
milioni di euro per l'anno 2020, 27,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 33,4 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a  54,9
milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di  euro
per l'anno 2028, a 47,1 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  a  39,7
milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di  euro  per  l'anno
2031, a  25,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede: 
    a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a  110  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2019   al   2032,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023,  a  18,4
milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di  euro
per l'anno 2027, a 38,3 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  a  32,1
milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di  euro  per  l'anno
2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di  euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 140, della citata
          legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificata  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto-legge  26  ottobre  1970,   n.   745,(Provvedimenti
          straordinari per la  ripresa  economica.)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034: 
              «Art.  37.  -  Il  fondo  di  dotazione   dell'Istituto
          centrale per  il  credito  a  medio  termine  (Mediocredito
          centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962,  n.
          265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato
          di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da  parte  del
          Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di
          lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi  per
          l'anno 1972. 
              E' istituito presso l'Istituto centrale per il  credito
          a medio termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed  f)
          del secondo comma dell'art. 2 della legge 30  aprile  1962,
          n. 265, o anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,  di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso. 
              [A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo  Stato  il
          dividendo sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito centrale. A  decorrere  dal  bilancio  che  si
          chiude al 31 dicembre 1991 gli  otto  decimi  del  relativo
          ammontare sono destinati al fondo di  dotazione  stesso;  i
          residui due decimi del  dividendo  saranno  utilizzati  per
          incrementare  la   riserva   straordinaria   dell'Istituto,
          nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti  alle
          finalita' istituzionali del Mediocredito centrale]. 
              I  limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione   del
          contributo nel pagamento degli interessi verranno  indicati
          annualmente  nel   piano   generale   di   utilizzo   delle
          disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma  dell'art.
          24, L. 28 febbraio 1967, n. 131. 
              Per la concessione  di  contributi  sugli  interessi  a
          favore degli istituti ed aziende di credito per  operazioni
          ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, legge 30
          aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito  centrale
          la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di
          previsione del Ministero del  tesoro  e  che  sara'  tenuta
          dall'Istituto,  fino  all'impiego,  in  un  conto  corrente
          infruttifero presso la Tesoreria  centrale  dello  Stato  -
          ripartita in ragione di lire  3  miliardi  nell'anno  1970,
          lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10
          miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  37,  comma
          6, del decreto-legge 24aprile 2014, n.66 (  Misure  urgenti
          per la competitivita' e la giustizia  sociale)  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - 1-5 (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 2,
          del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n.189: 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».