Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa digitale.».