Art. 12 
 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le  parole  «nella  predisposizione  dei  piani  di  cui
all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
nell'ambito delle risorse finanziarie previste  dai  piani  medesimi,
attuano anche  politiche  di»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano  politiche
di reclutamento e». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  13  (Formazione   informatica   dei   dipendenti
          pubblici). - 1. Le pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito
          delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di
          reclutamento e formazione del  personale  finalizzate  alla
          conoscenza e all'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
          della   comunicazione,   nonche'    dei    temi    relativi
          all'accessibilita' e alle tecnologie  assistive,  ai  sensi
          dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              1-bis. Le politiche di formazione di  cui  al  comma  1
          sono  altresi'  volte  allo   sviluppo   delle   competenze
          tecnologiche, di informatica giuridica  e  manageriali  dei
          dirigenti, per  la  transizione  alla  modalita'  operativa
          digitale.».