Art. 12 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal
Dipartimento. 
  2.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche',  ove  ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli
          15, ultimo comma, e 17, penultimo  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689,  concernente  modifiche  al  sistema
          penale, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  agosto
          1982, n. 228. 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse.