Art. 12 
 
 
                            Tutela legale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32  della  legge  22  maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.  In  mancanza
del coniuge e dei figli del  dipendente  deceduto,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla  relativa  spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia  giudiziaria  indagati  o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono  avvalersi  di
un libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma  che,  anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente  l'importo  di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo. 
  3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato,  anche  al
personale  convenuto  in  giudizi  per  responsabilita'   civile   ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma  1,  salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme. 
  4.  Sono  ammesse   al   rimborso,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a  procedimento
penale concluso con la remissione di querela. 
  5. La richiesta di rimborso, fermi restando i  limiti  riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con  legge  23  maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  22
          maggio 1975,  n.  152,  recante  «  Disposizioni  a  tutela
          dell'ordine pubblico»: 
              «Art. 32. 
              Nei procedimenti a carico  di  ufficiali  o  agenti  di
          pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei  militari
          in servizio di pubblica sicurezza  per  fatti  compiuti  in
          servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo  di
          coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a  richiesta
          dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato  o  da  libero
          professionista di fiducia dell'interessato medesimo. 
              In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
          del  Ministero  dell'interno  salva  rivalsa   se   vi   e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. 
              Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente  alle  forze  di  polizia,   gli   presti
          assistenza.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legge 25 marzo 1997, n. 67, recante  «Disposizioni  urgenti
          per  favorire  l'occupazione»,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'articolo 1, legge 23  maggio  1997,  n.
          135: 
              «Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale 
              1.   Le   spese   legali   relative   a   giudizi   per
          responsabilita' civile, penale e  amministrativa,  promossi
          nei confronti di dipendenti di amministrazioni  statali  in
          conseguenza di fatti ed atti  connessi  con  l'espletamento
          del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali
          e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
          responsabilita', sono rimborsate dalle  amministrazioni  di
          appartenenza    nei     limiti     riconosciuti     congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere anticipazioni del rimborso, salva la  ripetizione
          nel  caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti   la
          responsabilita'. 
              2. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e  in
          lire 3 miliardi annui a decorrere  dal  1998,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1997,  all'uopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.».