Art. 12 
 
              Funzioni e compiti al termine dei lavori 
 
  1.  Il  direttore  dei  lavori,  a   fronte   della   comunicazione
dell'esecutore di intervenuta  ultimazione  dei  lavori,  effettua  i
necessari accertamenti in contraddittorio  con  l'esecutore,  elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e  lo  invia
al RUP, il quale ne rilascia copia conforme  all'esecutore.  In  ogni
caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore  dei
lavori redige  in  contraddittorio  con  l'esecutore  un  verbale  di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione
delle  penali  previste  nel  contratto  per  il  caso  di  ritardata
esecuzione.  Qualora  sia  previsto  nel  bando   e   nei   documenti
contrattuali,  il   certificato   di   ultimazione   puo'   prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio,  non  superiore  a  sessanta
giorni, per il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entita',
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto  marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato  di
ultimazione e la necessita' di redazione  di  nuovo  certificato  che
accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
  2. In sede di collaudo il direttore dei lavori: 
    a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni
di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la  documentazione
relativa all'esecuzione dei lavori; 
    b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle  operazioni  di
collaudo; 
    c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti. 
  3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti  tecnici,  prove
di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi  del
ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni  e
apparecchiature impiantistiche rispondano  ai  requisiti  di  cui  al
Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione.