Art. 12 
 
                  Statuto e norme di funzionamento 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla proposta del Direttore ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  2,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia.  Lo  statuto  disciplina  le  competenze  degli
organi  e  istituisce  apposite  strutture  di   controllo   interno,
assicurando la separazione delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 3. Entro centottanta giorni  dall'adozione  dello  statuto,  il
regolamento di organizzazione dell'Agenzia e' adottato dal  Direttore
e approvato con decreto del Ministro, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il  regolamento  del  personale  e'  adottato  dal  Direttore  e
approvato con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione.