Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma,  della
legge 18 giugno 1969, n. 323, nonche' quelle di cui all'articolo  22,
comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  come  modificate  dal
presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi
richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto
medesimo. 
  2.   Fino   all'adozione   del   decreto   regolamentare   previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto  comma,  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
assolto presentando un  certificato  rilasciato  dal  settore  medico
legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  dal
quale risulti che il richiedente non e' affetto da  malattie  mentali
oppure  da  vizi  che  ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
capacita' di intendere e di volere. 
  3. Ferma  restando  la  normativa  vigente  relativa  ai  requisiti
psicofisici   necessari   per   il    rilascio    ed    il    rinnovo
dell'autorizzazione al porto di  armi,  l'accertamento  dei  medesimi
requisiti e' effettuato dagli uffici medico-legali  e  dai  distretti
sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle  strutture  sanitarie
militari o della Polizia di Stato, ovvero  da  singoli  medici  della
Polizia di Stato, dei Vigili  del  fuoco  o  da  medici  militari  in
servizio permanente ed in attivita' di servizio. 
  4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e  38
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  l'acquisizione   e   la
detenzione  di  armi  di  cui  alla  categoria  A,  punti  6   e   7,
dell'allegato I alla  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, nonche' di caricatori per armi  da  fuoco  in  grado  di
contenere  un  numero  di  colpi  eccedente   i   limiti   consentiti
all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e'
consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni  sportive
di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle  Federazioni
di altri Paesi UE, agli  iscritti  alle  Sezioni  del  Tiro  a  Segno
nazionale, agli appartenenti alle  associazioni  dilettantistiche  di
tiro a segno affiliate al CONI. 
  5.  A  coloro  che,  alla  data  del  13  giugno  2017,  detenevano
legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in
vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque  titolo,
si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. 
  6.  A  coloro  che,  alla  data  del  13  giugno  2017,  detenevano
legalmente armi di cui alla categoria A,  punto  8,  dell'Allegato  I
alla  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  del  18  giugno   1991,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al  periodo
precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa
di morte, per versamento ai competenti  organi  del  Ministero  della
difesa, per cessione agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  10,
quinto comma, della legge 18 aprile 1975,  n.  110,  ed  ai  soggetti
muniti della  licenza  per  la  fabbricazione  di  armi,  ovvero  per
cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per  l'esportazione  a
enti o persone residenti all'estero. L'erede,  il  privato  o  l'ente
pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, e' tenuto  a
farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, ed a chiedere apposita  licenza  di  collezione  rilasciata  dal
questore. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10,  decimo  comma,
della  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  per  l'acquisizione  e  la
detenzione di armi da fuoco della  categoria  A,  punti  6,  7  e  8,
dell'Allegato I alla  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, loro parti e relative munizioni puo'  essere  rilasciata
dal  questore  apposita  licenza  di  collezione  in   singoli   casi
eccezionali   e   debitamente    motivati,    previa    comunicazione
all'autorita' delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi
per la  pubblica  sicurezza  o  l'ordine  pubblico,  nonche'  per  la
custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di  assicurare
un livello di  sicurezza  proporzionato  ai  rischi  associati  a  un
accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di  collezione  delle
predette armi puo' essere rilasciata a coloro che le  acquistano  per
causa di morte. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto,  alle  armi
da fuoco della categoria A, punti 6, 7  e  8,  dell'Allegato  I  alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente
sono considerate armi comuni da sparo. 
  9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e  8,
dell'Allegato I alla  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni  contenute  nel
presente decreto entro il 31 dicembre 2018. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Il testo dell'articolo unico della  legge  18  giugno
          1969, n.  323,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Articolo unico. - Per l'esercizio dello sport del tiro
          a  volo  e'  in  facolta'  del  questore,  ferma   restando
          l'osservanza delle disposizioni contenute nel  testo  unico
          delle leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
          decreto  18  giugno  1931,   numero   773,   e   successive
          modificazioni,  rilasciare  a  chi  ne  faccia   richiesta,
          qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da
          fuoco  concessa  ad  altro  titolo,  apposita  licenza  che
          autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio
          dell'interessato al campo  di  tiro  e  viceversa.  Per  il
          rilascio di detta licenza non si applicano le  disposizioni
          di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. 
              La licenza ha la  durata  di  6  anni  dal  giorno  del
          rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma  delle
          leggi di pubblica sicurezza. 
              La validita' della licenza e' subordinata al  pagamento
          della tassa annuale  di  concessione  governativa  di  lire
          5000.  In  caso  di  mancato  pagamento  si  applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  testo   unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
          marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.». 
              - Per il testo dell'articolo 22 della legge 11 febbraio
          1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, si veda
          nelle note all'articolo 6. 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  26
          ottobre 2010, n. 204,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  emanato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  dell'economia  e
          delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico,  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro dodici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   un
          regolamento per la modifica  del  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione  di
          quanto previsto dal  presente  decreto,  nel  rispetto  dei
          principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
          e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
          anche con riferimento  alla  comunicazione  dell'avviso  di
          trasporto previsto dall'articolo 34 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso  mezzi
          informatici o telematici. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          disciplinate le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
          psico-fisici   per   l'idoneita'   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
          all'articolo 35, comma 7, del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          lettera d), del  presente  decreto,  prevedendo  anche  una
          specifica disciplina transitoria per coloro che  alla  data
          di entrata in vigore del decreto gia' detengono  armi.  Con
          il medesimo decreto, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali, sono, altresi', definite  le  modalita'
          dello scambio  protetto  dei  dati  informatizzati  tra  il
          Servizio sanitario  nazionale  e  gli  uffici  delle  Forze
          dell'ordine nei procedimenti finalizzati  all'acquisizione,
          alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
          porto delle armi. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          entro 12 mesi dalla data in vigore  del  presente  decreto,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  e  di
          utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei  dati
          relativi alle armi ed  alle  munizioni  in  relazione  alla
          tracciabilita' delle stesse. 
              4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di
          attuazione di cui al comma 2,  nonche'  agli  articoli  35,
          comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, come modificati  dall'articolo  3  del
          presente decreto, continuano ad applicarsi le  disposizioni
          vigenti in materia. 
              5. Alle armi  di  cui  alla  categoria  A,  B,  C  e  D
          dell'allegato I della direttiva  91/477/CEE,  e  successive
          modificazioni, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti relative, rispettivamente,  alle  armi  da  guerra,
          tipo guerra o a spiccata capacita'  offensiva,  nonche'  ai
          materiali di  armamento  ed  a  quelle  comuni,  alle  armi
          sportive e alle armi da caccia. 
              6. Per armi da caccia di cui al comma  1  dell'articolo
          13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
          fucili ad anima rigata, le  carabine  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica, qualora siano in essi  camerabili  cartucce
          in calibro 5,6 millimetri con bossolo a  vuoto  di  altezza
          uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili  e  le
          carabine ad anima  rigata  dalle  medesime  caratteristiche
          tecnico-funzionali  che  utilizzano  cartucce  di   calibro
          superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto  e'
          di altezza inferiore a millimetri 40. 
              7. Per i fucili da  caccia  in  grado  di  camerare  le
          cartucce per pistola o rivoltella,  si  applica  il  limite
          detentivo di 200 cartucce cariche, di cui  all'articolo  97
          del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni.». 
              - Per il testo dell'articolo 38 del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 35 del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 11. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          91/477/CEE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 2 e 10 della legge 18  aprile
          1975, n.  110,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - In vigore
          dal 5 novembre 2013 
              Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma  del
          precedente articolo 1 e salvo quanto disposto  dal  secondo
          comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: 
                a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
          ad anima liscia; 
                b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a
          caricamento successivo con azione manuale; 
                c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
          o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; 
                d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una  canna
          ad anima rigata, anche se predisposti per il  funzionamento
          semiautomatico; 
                e) i fucili e le carabine che impiegano  munizioni  a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
                f) le rivoltelle a rotazione; 
                g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
                h) le repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890, fatta  eccezione  per  quelle  a
          colpo singolo. 
              Sono altresi' armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello  Stato  e  la  vendita  di  armi   da   fuoco   corte
          semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate  per  il
          munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonche' di armi
          comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle  per  uso
          sportivo, per le armi antiche e per  le  repliche  di  armi
          antiche, con caricatori  o  serbatoi,  fissi  o  amovibili,
          contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
          ed un numero superiore  a  15  colpi  per  le  armi  corte,
          nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
          o adattato per attenuare il rumore causato  da  uno  sparo.
          Per le repliche di armi antiche e'  ammesso  un  numero  di
          colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e'  richiesta
          la licenza di cui all'articolo 31  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
              Sono infine considerate armi  comuni  da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e  strumenti  per  i  quali  il  Banco
          nazionale di prova escluda, in  relazione  alle  rispettive
          caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
          Non sono  armi  gli  strumenti  ad  aria  compressa  o  gas
          compresso a canna liscia e a funzionamento non  automatico,
          destinati  al  lancio  di   capsule   sferiche   marcatrici
          biodegradabili,  prive  di  sostanze  o  preparati  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
          a 12,7 joule, purche'  di  calibro  non  inferiore  a  12,7
          millimetri e non superiore a  17,27  millimetri.  Il  Banco
          nazionale di prova, a  spese  dell'interessato,  procede  a
          verifica  di  conformita'  dei   prototipi   dei   medesimi
          strumenti. Gli strumenti che erogano una  energia  cinetica
          superiore   a   7,5   joule   possono   essere   utilizzati
          esclusivamente  per  attivita'  agonistica.  In   caso   di
          inosservanza delle disposizioni di cui al  presente  comma,
          si applica la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
          disposizioni per l'acquisto, la detenzione,  il  trasporto,
          il porto e l'utilizzo  degli  strumenti  da  impiegare  per
          l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. 
              Le munizioni a  palla  destinate  alle  armi  da  sparo
          comuni  non  possono   comunque   essere   costituite   con
          pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,  a
          carica  esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,   ne'
          possono essere  tali  da  emettere  sostanze  stupefacenti,
          tossiche  o  corrosive,  o  capsule  sferiche   marcatrici,
          diverse da quelle consentite a norma  del  terzo  comma  ed
          eccettuate le cartucce che lanciano  sostanze  e  strumenti
          narcotizzanti destinate a fini scientifici  e  di  zoofilia
          per  le  quali  venga  rilasciata  apposita   licenza   del
          questore. 
              Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  del  regio  decreto  6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni  e  della  presente   legge   relative   alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque detenuti o  portati  per  essere  utilizzati  come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile.». 
              «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di  armi  da
          guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A  decorrere
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  non  possono
          rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
          da guerra, o  tipo  guerra,  o  di  parti  di  esse,  o  di
          munizioni da guerra. 
              Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
          raccolta ai sensi dell'art. 28  del  T.U.  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  anteriormente
          all'entrata in vigore della presente legge, possono  essere
          trasferite soltanto per successione a causa di  morte,  per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per cessione agli enti pubblici di cui al quinto  comma  ed
          ai soggetti muniti di autorizzazione per  la  fabbricazione
          di armi da guerra o tipo guerra o di  munizioni  da  guerra
          ovvero per cessione, con l'osservanza delle  norme  vigenti
          per  l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o   persone
          residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
          cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto  a
          darne immediato  avviso  al  Ministero  dell'interno  ed  a
          chiedere  il  rilascio   di   apposita   autorizzazione   a
          conservarle.  In  quanto  applicabili   si   osservano   le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. 
              Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  per  cause
          diverse da quelle indicate nel precedente comma  e'  punito
          con la reclusione da due a sei anni e  la  multa  da  2.000
          euro a 20.000 euro. 
              E' punito con l'ammenda fino  a  1.000  euro  chiunque,
          essendone obbligato, omette di dare l'avviso  previsto  nel
          secondo comma del presente articolo. 
              Salva la normativa concernente  la  dotazione  di  armi
          alle Forze armate  ed  ai  Corpi  armati  dello  Stato,  e'
          consentita la detenzione e la raccolta  delle  armi  e  dei
          materiali  indicati  nel  primo   comma   allo   Stato   e,
          nell'ambito delle loro competenze, agli  enti  pubblici  in
          relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
          culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni  per
          la fabbricazione di armi da  guerra  o  tipo  guerra  o  di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo. 
              La detenzione di armi comuni da sparo per fini  diversi
          da quelli previsti dall'articolo 31 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.  18  giugno
          1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per  le  armi
          comuni da sparo e di sei per le armi di uso  sportivo.  Per
          le armi da caccia resta valido  il  disposto  dell'articolo
          37, comma 2, della legge  11  febbraio  1992,  n.  157.  La
          detenzione di armi comuni da sparo in misura  superiore  e'
          subordinata al rilascio di apposita licenza  di  collezione
          da parte del questore, nel limite di un esemplare per  ogni
          modello del catalogo nazionale; il limite di  un  esemplare
          per ogni modello non si applica  ai  fucili  da  caccia  ad
          anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. 
              Restano ferme le disposizioni  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per  le
          armi antiche. Sono armi  antiche  quelle  ad  avancarica  e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi di concerto tra il Ministro  per  l'interno  e  il
          Ministro per i beni culturali entro sei  mesi  dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma. 
              La richiesta della  licenza  al  questore  deve  essere
          effettuata da parte  di  coloro  che  gia'  detengono  armi
          comuni da sparo in quantita' superiori  a  quelle  indicate
          nel sesto comma entro  il  termine  di  centottanta  giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge. 
              Per la raccolta e la collezione di  armi  di  qualsiasi
          tipo e' esclusa la detenzione del relativo  munizionamento.
          Il divieto non si applica  alle  raccolte  per  ragioni  di
          commercio e di industria. 
              Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto, ottavo e nono comma e' punito con la  reclusione  da
          uno a quattro anni e con la multa da 1.500  euro  a  10.000
          euro.». 
              - Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 18 giugno
          1931, n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 31  (art.  30  T.U.  1926).  -  Salvo  quanto  e'
          disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
          fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato,
          esportarle, farne raccolta per ragioni di  commercio  o  di
          industria, o porle comunque in vendita, senza  licenza  del
          questore. Ai titolari  della  licenza  di  cui  al  periodo
          precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
          licenza  medesima,  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per  i
          caricatori di cui all'articolo  38,  primo  comma,  secondo
          periodo. 
              La licenza e' necessaria anche per le collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche. 
              Salvo quanto previsto per la  collezione  di  armi,  la
          validita' della licenza e' di 3 anni.».