Art. 12 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo XII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo XII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Giornalismo,
liberta' di informazione e di espressione»; 
    b) all'articolo 136, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 
      2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e'  soppressa,  dopo
la parola diffusione e'  inserita  la  parola  «anche»  e  le  parole
«nell'espressione  artistica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; 
    c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui
agli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche  di
cui all'articolo 139. 
  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le
disposizioni relative: 
      a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies  e  ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; 
      b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 
  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
del  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; 
    d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo  7,  comma
2, lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  15,
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; 
    e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla  seguente:  «Regole
deontologiche  relative  ad  attivita'  giornalistiche  e  ad   altre
manifestazioni del pensiero»; 
    f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita'
giornalistiche). - 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell'articolo
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati
di cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a
garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14
del Regolamento. 
  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni  alle
stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
  3. Le regole deontologiche e le disposizioni  di  modificazione  ed
integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai
sensi dell'articolo 2-quater. 
  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle  regole
deontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 58 del Regolamento. 
  5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale
dell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - L'art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   136   (Finalita'   giornalistiche    e    altre
          manifestazioni del pensiero).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente titolo si applicano, ai  sensi  dell'art.  85  del
          Regolamento, al trattamento: 
                a) effettuato  nell'esercizio  della  professione  di
          giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle  relative
          finalita'; 
                b) effettuato dai soggetti iscritti  nell'elenco  dei
          pubblicisti  o  nel  registro   dei   praticanti   di   cui
          agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
                c) finalizzato esclusivamente  alla  pubblicazione  o
          diffusione anche occasionale di  articoli,  saggi  e  altre
          manifestazioni   del   pensiero   anche    nell'espressione
          accademica, artistica e letteraria.»