Art. 12 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. 2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».