Art. 12 
 
                      Modifiche all'articolo 38 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le  seguenti:  «,
anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di  investimento»
sono soppresse;  le  parole  «degli  enti  del  Terzo  settore»  sono
sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale.». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  l'articolo  38,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono
          le risorse economiche  necessarie  allo  svolgimento  della
          propria attivita' principalmente da contributi  pubblici  e
          privati,  donazioni   e   lasciti   testamentari,   rendite
          patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. 
              2.  Gli  atti  costitutivi  degli   enti   filantropici
          indicano i principi  ai  quali  essi  devono  attenersi  in
          merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi
          e risorse in genere, alla destinazione, alle  modalita'  di
          erogazione di denaro, beni o servizi anche di  investimento
          a sostegno  di  categorie  di  persone  svantaggiate  o  di
          attivita' di interesse generale.».