Art. 12 
 
Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza   delle   ferrovie   e   delle
               infrastrutture stradali e autostradali 
 
  1. E'  istituita,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia,  con  sede  in
Roma presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
possibilita' di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha  il  compito
di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto  non  disciplinato
dal presente articolo si applicano gli articoli 8  e  9  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. A decorrere dalla data di  cui  al  comma  19,  quarto  periodo,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  (ANSF)  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  e'
soppressa  e  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'   attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse
umane,   strumentali   e   finanziarie.   L'Agenzia   ha    autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile
e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha
poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico,  che  esercita
secondo le modalita' previste nel presente decreto. 
  3. Con riferimento  al  settore  ferroviario,  l'Agenzia  svolge  i
compiti e le funzioni per essa previsti dal  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario
nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3,  lettera  a),
del  citato  decreto  legislativo,  e  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162  del
2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i  compiti
di Autorita'  preposta  alla  sicurezza  di  cui  al  Capo  IV  della
direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di apposite convenzioni
internazionali,   all'Agenzia,   all'Autorita'   per   la   sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo  binazionale.
L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
  4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture  stradali  e
autostradali, oltre all'esercizio delle  funzioni  gia'  disciplinate
dal decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35  e  fermi  restando  i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in  materia  di
sicurezza delle infrastrutture: 
    a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della
corretta organizzazione dei processi di  manutenzione  da  parte  dei
gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle
infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le  necessarie
misure di controllo del rischio in quanto responsabili  dell'utilizzo
sicuro delle infrastrutture; 
    b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti  stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
    c)   sovraintende   alle   ispezioni   di   sicurezza    previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35  sulle
infrastrutture stradali e  autostradali,  anche  compiendo  verifiche
sulle attivita' di controllo gia' svolte dai  gestori,  eventualmente
effettuando ulteriori verifiche in sito; 
    d) propone al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali  nazionali  ai   fini   del
miglioramento  degli  standard  di  sicurezza,  da  sviluppare  anche
attraverso il monitoraggio  sullo  stato  di  conservazione  e  sulle
necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il  Piano  e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione  ed
approvazione degli strumenti di pianificazione  e  di  programmazione
previsti dalla legislazione vigente; 
    e) svolge attivita'  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 
  5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla  legge,  da  atti
amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza  da  parte
dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia,  nell'esercizio
delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con  le
sanzioni amministrative pecuniarie, anche  progressive,  accertate  e
irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al  Capo  I,
Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  gli  enti
territoriali la misura della sanzione e' compresa tra  euro  5.000  e
euro 200.000 ed e'  determinata  anche  in  funzione  del  numero  di
abitanti. Nei confronti dei soggetti  aventi  natura  imprenditoriale
l'Agenzia  dispone  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  fino  al  dieci  per  cento  del   fatturato   realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla  contestazione  della
violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia  puo'
applicare un'ulteriore sanzione  di  importo  fino  al  doppio  della
sanzione gia' applicata entro  gli  stessi  limiti  previsti  per  la
prima.  Qualora  il   comportamento   sanzionabile   possa   arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o  della  circolazione
stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione
di misure cautelative, limitative o interdittive, della  circolazione
dei  veicoli  sino  alla  cessazione  delle  condizioni   che   hanno
comportato  l'applicazione  della  misura  stessa  e,  in   caso   di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente  per  gli
enti territoriali e i soggetti  aventi  natura  imprenditoriale,  non
superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato  sopra
indicato. 
  6. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri  di  alta
professionalita',  di  capacita'   manageriale   e   di   qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'agenzia; 
    b) il comitato  direttivo,  composto  da  quattro  membri  e  dal
direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
    c) il collegio dei revisori dei conti. 
  7. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di  tre  anni,
e' rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con  altri
rapporti di  lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
professionale privata anche occasionale.  Il  comitato  direttivo  e'
nominato per la durata di tre anni con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori nei  quali
opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti  tra  i  dirigenti
dell'agenzia e non percepiscono  alcun  compenso  aggiuntivo  per  lo
svolgimento dell'incarico nel comitato  direttivo.  Il  collegio  dei
revisori  dei  conti  e'  composto  dal  presidente,  da  due  membri
effettivi e due supplenti iscritti al registro dei  revisori  legali,
nominati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. I revisori durano in carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123 e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile.  I
componenti del comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di  societa'  o
imprese, nei settori  di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei
componenti degli organi collegiali sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia delle finanze secondo i  criteri  e  parametri
previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia. 
  8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo  ed
e' approvato con  le  modalita'  di  cui  al  comma  10.  Lo  Statuto
disciplina le competenze degli organi  di  direzione  dell'Agenzia  e
reca principi generali in ordine alla sua organizzazione  ed  al  suo
funzionamento. 
  9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su
proposta del direttore, dal comitato direttivo ed  e'  sottoposto  al
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  che  lo  approva,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In  particolare
esso: 
    a) disciplina l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Agenzia,
attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti  ad
esercitare rispettivamente  le  funzioni  gia'  svolte  dall'ANSF  in
materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia  di
sicurezza delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di  434  unita',  di
cui 35 di livello dirigenziale non generale e  2  uffici  di  livello
dirigenziale generale; 
    c) determina le  procedure  per  l'accesso  alla  dirigenza,  nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e
ai regolamenti che disciplinano il  funzionamento  dell'Agenzia  sono
approvate dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e
dei piani pluriennali di investimento si  applicano  le  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.  439.
Gli altri  atti  di  gestione  dell'Agenzia  non  sono  sottoposti  a
controllo ministeriale preventivo. 
  11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono  inquadrati
nel  ruolo  dell'Agenzia  e  mantengono  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento   dell'inquadramento   e   in
applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma  16.  Per  i
restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei
rispettivi rapporti, ivi comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
restano in vigore sino a naturale scadenza. 
  12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,  in
aggiunta all'intera dotazione organica del  personale  dell'ANSF,  e'
assegnato all'Agenzia un contingente  di  personale  di  122  unita',
destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici  di
livello dirigenziale non generale. 
  13. Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due  posizioni  di
uffici di livello dirigenziale generale. 
  14. In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire  l'immediata
operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove  competenze
in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
sino all'approvazione del regolamento di amministrazione  di  cui  al
comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di
cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita
selezione  nell'ambito  del   personale   dipendente   da   pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale  docente  educativo  ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in
possesso delle competenze e  dei  requisiti  di  professionalita'  ed
esperienza richiesti per l'espletamento  delle  singole  funzioni,  e
tale da garantire la massima neutralita' e  imparzialita'.  Per  tale
fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e   da   altre   pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza, per poi essere immesso nel  ruolo  dell'Agenzia  con  la
qualifica assunta in sede di selezione e con  il  riconoscimento  del
trattamento economico equivalente a quello ricoperto  nel  precedente
rapporto di  lavoro  e,  se  piu'  favorevole,  il  mantenimento  del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e
continuative,  mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile  e  non
rivalutabile con i successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.  L'inquadramento  nei  ruoli   dell'Agenzia   del
personale proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
riduzione,  in  misura  corrispondente,  della   dotazione   organica
dell'amministrazione di  provenienza  con  contestuale  trasferimento
delle relative risorse finanziarie. 
  15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a  tempo  indeterminato
di 141 unita' di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019  e
di 70 unita' di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020  da
inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento  di  cui  al
comma 9. 
  16. Al personale e alla  dirigenza  dell'Agenzia  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 
  17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento  delle  attivita'
di cui al presente articolo, all'Agenzia  e'  garantito  l'accesso  a
tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati  di  cui
all'articolo 13. 
  18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000
euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 45. 
  19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni  dalla  data  di
cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai  commi  9  e  10
sono adottati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione
dei nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti  gia'
emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF  rimangono  in  carica  fino
alla  nomina  degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle  more  della  piena
operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  le  funzioni  e  le
competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove
gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle  amministrazioni  e
dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
  20. La denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie»  e'  sostituita,  ovunque  ricorre,   dalla   denominazione
«Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 
  21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  22. Tutti gli atti connessi  con  l'istituzione  dell'Agenzia  sono
esenti da imposte e tasse. 
  23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162  e'
abrogato.