Art. 12 Esecuzione delle misure penali di comunita' 1. L'esecuzione delle misure penali di comunita' e' affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita. 2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita' per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni. 3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attivita' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione. 4. Per garantire la continuita' dell'intervento educativo e l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento. 5. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una misura penale di comunita', il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Note all'art. 12: Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 1.