Art. 12 
 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle  fatture
                               emesse 
 
  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
contribuente deve annotare in apposito registro  le  fatture  emesse,
nell'ordine della loro numerazione,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  operazioni   e   con
riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello  di
emissione e con riferimento al medesimo mese.».