Art. 12 Composizione e durata della Commissione di appello 1. La Commissione e' composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni. 2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di dodici tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, depositato presso la segreteria del Comitato di cui all'art. 40 della legge. Detti tecnici degustatori sono designati come segue dai rispettivi enti ed organismi: tre componenti dalla Conferenza delle regioni e province autonome; tre componenti dal Comitato di cui all'art. 40 della legge; tre componenti dall'Associazione enologi enotecnici italiani; tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP. 3. Il presidente ed i membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado. Detto incarico e' incompatibile con il ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli «organismi di controllo» delle DOP o IGP dei vini.