Art. 12 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'allegato A alle specificita' delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.