Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123, il Ministero puo' disporre la revoca del finanziamento  concesso
nel caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma,  ovvero  di
documentazione  irregolare   per   fatti   imputabili   al   soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza
maggiore o comunque non prevedibili; 
    c) sopravvenute modifiche  societarie  tali  da  compromettere  o
rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o  la
restituzione del finanziamento concesso; 
    d)  trasferimento  della  stabile   organizzazione   dell'impresa
beneficiaria di cui all'art. 2, comma 3, lettera  a),  in  uno  Stato
diverso da quello italiano.